Art. 3
Art. 3 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; articolo unico legge 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª
Il rilevamento sara' eseguito da periti delegati dalla Amministrazione del Catasto, coi metodi che la scienza indichera' siccome i piu' idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro. Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici. Le nuove mappe saranno nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento, delle particelle potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1/4000. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 agosto 1941, n. 1043
7La L. 17 agosto 1941, n. 1043 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a formare, mediante riduzione della mappa, carte catastali in scala minore di quelle indicate dall'art. 3 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti