Art. 3Art. 3 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; articolo unico legge 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª

Il rilevamento sara' eseguito da periti delegati dalla Amministrazione del Catasto, coi metodi che la scienza indichera' siccome i piu' idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro. Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici. Le nuove mappe saranno nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento, delle particelle potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1/4000. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 agosto 1941, n. 1043

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La L. 17 agosto 1941, n. 1043 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a formare, mediante riduzione della mappa, carte catastali in scala minore di quelle indicate dall'art. 3 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art3 · fonte su Normattiva