Art. 30
[1](Art. 9 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
[2]La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'Ufficio generale del Catasto, quanto con gli Uffici esterni del Catasto, con le Commissioni provinciali e comunali, e con qualunque altra autorita' od ufficio. Pero' le decisioni definitive della Commissione sono sempre comunicate pel tramite dell'Ufficio generale del Catasto. Si comunicano anche all'Ufficio generale medesimo le decisioni di massima prese dalla Commissione centrale, in qualunque stadio dei suoi lavori.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti