Art. 36

[1](Art. 2, comma 1°, 2° e 3°, art. 5, comma 1° e 4°, del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

[2]I prospetti delle qualita', classi e tariffe, completati o formati di nuovo ai sensi dell'art. 13 del presente testo unico, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie, e poi resi definitivi con la procedura seguente, L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni per la circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto a mente dell'articolo 51 del presente testo unico, comunichera' a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avra' facolta' di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa. La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto, nonche' l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, decidera' inappellabilmente sui reclami e stabilira' in via definitiva le nuove tariffe comune per comune.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art36 · fonte su Normattiva