Art. 31
[1](Art. 10 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
[2]I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle private proprieta' nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal Presidente, o dal Vice-presidente della Commissione medesima.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti