Art. 31

[1](Art. 10 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

[2]I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle private proprieta' nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal Presidente, o dal Vice-presidente della Commissione medesima.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art31 · fonte su Normattiva