Art. 5
Art. 5 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23
La delimitazione del territorio comunale e delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Podesta'; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso dell'operazione. Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolute dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto. I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti