Art. 5Art. 5 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23

La delimitazione del territorio comunale e delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Podesta'; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso dell'operazione. Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolute dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto. I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art5 · fonte su Normattiva