Art. 19
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A tutti coloro che chiedono la nomina ad ufficiale di complemento, qualunque sia il titolo per il quale possono aspirare alla nomina stessa, viene conferito, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, come grado iniziale, il grado di aspirante ufficiale di complemento.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941 · versione 0 su Normattiva