Art. 19
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((A tutti coloro che chiedono la nomina ad ufficiale di complemento, qualunque sia il titolo per il quale possono aspirare alla nomina stessa, viene conferito, con decreto Reale, il grado iniziale di sottotenente di complemento)).
Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva