Art. 21

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[1](R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII. n. 2395, art. 8).

[2]In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina ad aspirante ufficiale di complemento e la promozione a sottotenente possono essere effettuate anche per coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art21 · fonte su Normattiva