Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941. Leggi il testo vigente →
[1](R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII. n. 2395, art. 8).
[2]In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina ad aspirante ufficiale di complemento e la promozione a sottotenente possono essere effettuate anche per coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di eta'.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941 · versione 0 su Normattiva