Art. 21
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[1](R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII. n. 2395, art. 8).
[2]((In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina a sottotenente puo' essere conferita anche a coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di eta')).
Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva