Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941. Leggi il testo vigente →
[1](R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, art. 5).
[2]L'anzianita' assoluta di nomina a sottotenente di complemento viene stabilita - indipendentemente dalla durata del servizio di prima nomina e dal turno cui l'ufficiale viene assegnato pel servizio stesso - al primo giorno del mese successivo a quello in cui l'aspirante compie tre mesi di permanenza nel grado.
[3]L'anzianita' relativa di nomina ad aspirante ufficiale di complemento viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi. Tale anzianita' rimane immutata all'atto della nomina degli idonei a sottotenenti di complemento.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941 · versione 0 su Normattiva