Art. 22

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[1](R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, art. 5).

[2]L'anzianita' assoluta di nomina a sottotenente di complemento viene stabilita - indipendentemente dalla durata del servizio di prima nomina e dal turno cui l'ufficiale viene assegnato pel servizio stesso - al primo giorno del mese successivo a quello in cui l'aspirante compie tre mesi di permanenza nel grado.

[3]L'anzianita' relativa di nomina ad aspirante ufficiale di complemento viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi. Tale anzianita' rimane immutata all'atto della nomina degli idonei a sottotenenti di complemento.

Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art22 · fonte su Normattiva