Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965. Leggi il testo vigente →
[1](R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, art. 5).
[2]((L'anzianita' assoluta di nomina a sottotenente di complemento e' quella del relativo decreto di nomina.
[3]L'anzianita' relativa viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi)).
Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva