Art. 26 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 23, terzo comma
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[1]((Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi.
[2]Possono pero' essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa - anche se in congedo assoluto - di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina e' portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'eta', nella categoria del complemento o della riserva di complemento)).
[3]Per il corpo di commissariato - ruolo commissari - gli ufficiali di complemento possono essere tratti anche dai militari in congedo illimitato provenienti da qualsiasi arma, corpo, reparto, laureati in legge ovvero in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche e sociali, in chimica industriale o in ingegneria industriale.
Testo vigente dal 12 aprile 1961 al 19 gennaio 1965 · versione 16 su Normattiva