Art. 34

[1]Art. 9 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 1 sub. 8 legge 8 gennaio 1931, n. 50

[2]L'indennita' di cui e' parola nel precedente art. 25 consiste in iuta somma per una volta tanto ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dell'art. 35 del presente testo unico ottenuto mediante l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato B del presente testo unico quando la cessazione dal servizio avvenga per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 26, per limiti di eta' o per riduzione di organici o comunque per dispensa dal servizio.

[3]In tali casi l'indennita' non puo' essere inferiore a L. 1000.

[4]L'indennita' e' invece ragguagliata alla meta' del valore capitale predetto quando la cessazione dal servizio avvenga per provvedimento disciplinare o per condanna.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art34 · fonte su Normattiva