Art. 37

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[1](Legge 28 dicembre 1931-X. n. 1633, art. 1 e 2).

[2]Le disposizioni del presente testo unico, relative alla nomina ad ufficiale di complemento, sono estese ai sottufficiali e militari di truppa in congedo delle varie armi, mutilati e invalidi della guerra 1915-1918, dell'impresa fiumana e della causa nazionale.

[3]Per la nomina ad ufficiale di complemento dei predetti mutilati e invalidi, che rispondano a tutti gli altri requisiti e che si sottopongano alle prove o esperimenti prescritti dal presente testo unico, si prescinde dall'idoneita' fisica.

Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 8 marzo 1940 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art37 · fonte su Normattiva