Art. 37
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[2]Le disposizioni del presente testo unico, relative alla nomina ad ufficiale di complemento, sono estese ai sottufficiali e militari di truppa in congedo delle varie armi, mutilati e invalidi della guerra 1915-1918, dell'impresa fiumana e della causa nazionale.
[3]Per la nomina ad ufficiale di complemento dei predetti mutilati e invalidi, che rispondano a tutti gli altri requisiti e che si sottopongano alle prove o esperimenti prescritti dal presente testo unico, si prescinde dall'idoneita' fisica.
[4]((I grandi invalidi ed i mutilati anatomici sono esonerati dall'esperimento pratico)).
Testo vigente dal 8 marzo 1940 al 19 gennaio 1965 · versione 4 su Normattiva