Art. 45
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[1](R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII. n. 2953, art. 3).
[2](R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, art. 1).
[3]I membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i senatori e i deputati in carica, gli accademici d'Italia, i prefetti del Regno, i professori ordinari delle universita', i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e coloro i quali siano incaricati dallo Stato di funzioni di carattere continuativo equiparabili (a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, sentito il Ministro per le finanze) a quelle dei funzionari civili predetti, possono ottenere, se militari in congedo illimitato, la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di eta' e prescidendo dalla presentazione dei titoli di studio.
[4]I prefetti del Regno, i professori ordinari delle universita', i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e gli incaricati di funzioni di carattere continuativo, di cui al comma precedente, non debbono pero' aver superato il cinquantacinquesimo anno di eta'.
[5]Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, dovra' dai medesimi essere compiuto senza corresponsione di assegni.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941 · versione 0 su Normattiva