Art. 45
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[1](R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII. n. 2953, art. 3).
[2](R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, art. 1).
[3]((I Membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i Senatori ed i Consiglieri nazionali, gli Accademici d'Italia, i prefetti del Regno, i professori ordinari delle Universita'; i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e coloro i quali siano incaricati dallo Stato di funzioni di carattere continuativo equiparabili a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le finanze a quelle dei funzionari civili predetti, possono ottenere, se militari in congedo illimitato, la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di eta' e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.
[4]I prefetti del Regno, i professori ordinari delle Universita', i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e gli incaricati di funzioni di carattere continuativo, di cui al comma precedente non debbono pero' aver superato il cinquantesimo anno di eta'.
[5]Possono, altresi', ottenere la nomina diretta a sottotenente di complemento i Membri del Governo ed i Consiglieri superiori fascisti del Regno d'Albania, che abbiano la prescritta idoneita' fisica, siano in possesso di laurea universitaria e non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di eta'.
[6]Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, per tutte le Alte Personalita' dei tre precedenti comma dovra' essere compiuto senza corresponsione di assegni.
[7]La nomina a sottotenente di complemento ai sensi del presente articolo puo' essere consentita anche a chi, al momento della presentazione della relativa domanda, sia gia' cessato da talune delle anzidette cariche utili per conseguire la nomina stessa)).
Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 14 ottobre 1947 · versione 7 su Normattiva