Art. 5
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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 5)
[2](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XIV, n. 2179, art. 4).
[3]Nell'arma dei carabinieri Reali un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'arma di cui all'art. 3, n. 1°, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lett. b) del n. 1° dell'art. 2 e due terzi agli allievi di cui all'art. 2, n. 1°, lett. a).
[4]((Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio un quarto delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente e' devoluto agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera b) del n. 2° dell'art. 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera a) del predetto n. 2°.
[5]Nell'aliquota di tre quarti di cui sopra e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 2°, lettera c).
[6]Nel corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui al n. 4° dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera b) del n. 4° dell'art. 2 e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a) del n. 4° dell'art. 2)).
[7]Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel grado di sottotenente e' devoluta ai sottufficiali di cui alla lettera b) del 3° dell'art. 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera a) del predetto n. 3°.
[8]Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per compensare l'eventuale difetto o eccedenza di una, con un corrispondente aumento o una corrispondente diminuzione dell'altra: fermo restando, pero', che il numero totale delle nomine, per ciascun'arma o corpo, deve essere quello necessario a mantenere, nella cifra fissata dalle tabelle annesse alla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, la forza a ruolo prevista per ogni singolo, anno.
[9]((I sottotenenti tratti dai sottufficiali di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 3 sono iscritti nel ruolo degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo con carriera limitata al grado di capitano, istituito dagli articoli 28, 29 e 30 del R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 7 agosto 1940 · versione 3 su Normattiva