Art. 5
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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 5)
[2](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XIV, n. 2179, art. 4).
[3]((Nell'Arma dei carabinieri Reali, un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'Arma di cui all'art. 3, n. 1, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera b) del n. 1 dell'art. 2, e due terzi agli allievi di cui all'art. 2, n. 1, lettera a).
[4]Nell'aliquota di due terzi di cui sopra e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 1, lettera c))).
[5]Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio un quarto delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente e' devoluto agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera b) del n. 2° dell'art. 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera a) del predetto n. 2°.
[6]Nell'aliquota di tre quarti di cui sopra e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 2°, lettera c).
[7]((Nel Corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui al n. 4 dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera c) del n. 4 dell'art. 2 e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a) del n. 4 dell'art. 2.
[8]Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 4, lettera b))).
[9]Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da, effettuare nel grado di sottotenente e' devoluta ai sottufficiali di cui alla lettera b) del 3° dell'art. 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera a) del predetto n. 3°.
[10]Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per compensare l'eventuale difetto o eccedenza di una, con un corrispondente aumento o una corrispondente diminuzione dell'altra: fermo restando, pero', che il numero totale delle nomine, per ciascun'arma o corpo, deve essere quello necessario a mantenere, nella cifra fissata dalle tabelle annesse alla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, la forza a ruolo prevista per ogni singolo, anno.
[11]I sottotenenti tratti dai sottufficiali di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 3 sono iscritti nel ruolo degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo con carriera limitata al grado di capitano, istituito dagli articoli 28, 29 e 30 del R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166.
Testo vigente dal 7 agosto 1940 al 28 aprile 1942 · versione 6 su Normattiva