Art. 108
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[1](Art. 4 T. U. 5 agosto 1927; art. unico R. decretolegge 5 agosto 1927, n. 2293).
[2]La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo dell'eta' loro.
[3]E' pero' in facolta' del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di eta'.
[4]Quando poi lo esigano contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936 · versione 0 su Normattiva