Art. 108
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[1](Art. 4 T. U. 5 agosto 1927; art. unico R. decretolegge 5 agosto 1927, n. 2293).
[2]La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo dell'eta' loro.
[3]E' pero' in facolta' del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di eta'.
[4]Quando poi lo esigano contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 10 febbraio 1936, n. 395, convertito senza modificazioni dalla L. 25 maggio 1936, n. 1101, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il Ministro per la guerra, oltre le facolta' conferitegli dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332, ha anche quelle di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi al 22° anno di eta', quando speciali circostanze lo esigano".
Testo vigente dal 20 marzo 1936 al 1 maggio 1938 · versione 8 su Normattiva