Art. 110
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 1 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).
[2]La ferma ordinaria di leva e' di 18 mesi.
[3]Le ferme minori di primo, secondo e terzo grado sono rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936 · versione 0 su Normattiva