Art. 110

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[1]Testo unico-art. 110

[2](Art. 1 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[3]La ferma ordinaria di leva e' di 18 mesi.

[4]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 10 FEBBRAIO 1936, N. 395, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 25 MAGGIO 1936, N. 1101)).

Testo vigente dal 20 marzo 1936 al 1 maggio 1938 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art110 · fonte su Normattiva