Art. 112
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[1](Art. 2 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).
[2]Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facolta' di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio dei militari da una ferma all'altra. Tale passaggio in questo caso avverra' seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella presente legge.
[3]Egli ha pure facolta' di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado titar+(tre mesi).
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 5 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva