Art. 112
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[1](Art. 2 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).
[2]((Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facolta' di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio totale o parziale dei militari da una ferma all'altra. In quest'ultimo caso il passaggio potra' essere disposto per armi specialita' o seguendo l'ordine in cui i relativi titoli sono elencati nella presente legge)).
[3]((Egli ha pure facolta' di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma, in tutto o in parte, i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado (mesi tre))).
Testo vigente dal 28 novembre 1934 al 20 marzo 1936 · versione 2 su Normattiva