Art. 139
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[1](Art. 111 T. U. 5 agosto 1927):
[2]Il Ministro per la guerra ha altresi' facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari di qualsiasi ferma dopo il compimento dei rispettivi ultimi periodi di istruzione di reparto.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 28 novembre 1934 · versione 0 su Normattiva