Art. 139
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[1](Art. 111 T. U. 5 agosto 1927):
[2]((Il Ministro per la guerra ha altresi' facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari di qualsiasi arma, specialita' o ferma, dopo il compimento dei rispettivi ultimi periodi di istruzione di reparto)).
Testo vigente dal 28 novembre 1934 al 1 maggio 1938 · versione 2 su Normattiva