Art. 177
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[1](Art. 143 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per considerazione della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio, o per distretto militare.
[3]Ogni richiamo avra' luogo per decreto reale; ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 4 luglio 1935 · versione 0 su Normattiva