Art. 177

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[1](Art. 143 T. U. 5 agosto 1927).

[2]((I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per considerazioni della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio, o per distretto militare.

[3]Tali richiami devono aver luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

[4]Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

[5]Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la guerra, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale)).

Testo vigente dal 4 luglio 1935 al 1 maggio 1938 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art177 · fonte su Normattiva