Art. 37

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[1](Art. 36 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva e' ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento.

[3]Il Ministro potra' annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione cosi' composta:

  • a)il presidente del tribunale supremo militare, presidente;
  • b)un consigliere di Stato;
  • c)un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte di appello;
  • d)due ufficiali superiori, membri.

[4]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 10 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art37 · fonte su Normattiva