Art. 37

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[1](Art. 36 T. U. 5 agosto 1927).

[2]((Contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva e' ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento, entro tre Mesi dalla data delle decisioni stesse.

[3]Il Ministro potra' annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione cosi' composta:

  • a)il presidente del Tribunale supremo militare, presidente;
  • b)un consigliere di Stato;
  • c)un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di appello;
  • d)due ufficiali superiori, membri.

[4]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate)).

Testo vigente dal 10 giugno 1935 al 1 maggio 1938 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art37 · fonte su Normattiva