Art. 37
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[1](Art. 36 T. U. 5 agosto 1927).
[2]((Contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva e' ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento, entro tre Mesi dalla data delle decisioni stesse.
[3]Il Ministro potra' annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione cosi' composta:
- a)il presidente del Tribunale supremo militare, presidente;
- b)un consigliere di Stato;
- c)un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di appello;
- d)due ufficiali superiori, membri.
[4]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate)).
Testo vigente dal 10 giugno 1935 al 1 maggio 1938 · versione 3 su Normattiva