Art. 66
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[1](Art. 64 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
[3]Le decisioni di riforma sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano; nello stesso termine e modo possono essere eventualmente annullate le riforme delle quali sia venuta a cessare la causa; trascorso tale termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermita' di cui agli articoli 187 e 188.
[4]Le decisioni di assegnazione a ferma minore sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 183, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 10 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva