Art. 66
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[1](Art. 64 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
[3]((Le decisioni di riforma sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate. Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a che egli abbia compiuto il trentaduesimo anno di eta'. Le decisioni di riforma pronunziate per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermita' sono annullabili in ogni tempo)).
[4]Le decisioni di assegnazione a ferma minore sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 183, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.
Testo vigente dal 10 giugno 1935 al 1 maggio 1938 · versione 3 su Normattiva