Art. 75

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[1](Art. 72 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Sono riformati gli inscritti che, per infermita' o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.

[3]Appositi elenchi approvati con decreto Reale specificano le imperfezioni e le infermita' che sono causa di inabilita' permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente l'idoneita' al servizio stesso.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 10 dicembre 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art75 · fonte su Normattiva