Art. 75
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[1](Art. 72 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Sono riformati gli inscritti che, per infermita' o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.
[3]Appositi elenchi approvati con decreto Reale specificano le imperfezioni e le infermita' che sono causa di inabilita' permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente ((o temporaneamente)) l'idoneita' al servizio stesso.
Testo vigente dal 10 dicembre 1936 al 1 maggio 1938 · versione 9 su Normattiva