Art. 82
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[1](Art. 79 T, U. 5 agosto 1927).
[2]La riforma pronunciata dall'autorita' militare a riguardo dei militari alle armi o in congedo e' revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate. Trascorso detto termine, e' revocabile soltanto se sia stata pronunciata per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermita' di cui agli articoli 187 e 188.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 10 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva