Art. 82

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 10 giugno 1935. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 79 T, U. 5 agosto 1927).

[2]La riforma pronunciata dall'autorita' militare a riguardo dei militari alle armi o in congedo e' revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate. Trascorso detto termine, e' revocabile soltanto se sia stata pronunciata per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermita' di cui agli articoli 187 e 188.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 10 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art82 · fonte su Normattiva