Art. 82
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[1](Art. 79 T, U. 5 agosto 1927).
[2]((La riforma pronunziata dall'autorita' militare a riguardo dei militari alle armi o in congedo e' revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate. Trascorso detto termine, essa e' revocabile, per decisione del Ministro per la guerra, quando siano cessate le cause, dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a che egli abbia compiuto il trentaduesimo anno di eta'.
[3]La riforma pronunziata per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermita' e' revocabile in ogni tempo)).
Testo vigente dal 10 giugno 1935 al 1 maggio 1938 · versione 3 su Normattiva