Art. 107

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I giovani ammessi nelle Scuole militari contraggono al compimento del 17° anno di eta' l'arruolamento volontario di anni tre, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nelle Scuole e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 7 marzo 1940 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art107 · fonte su Normattiva