Art. 107
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[1]I giovani ammessi nelle Scuole militari contraggono al compimento del 17° anno di eta' l'arruolamento volontario di anni tre, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nelle Scuole e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.
[2]((Il servizio prestato per tali ferme o rafferme non e' considerato servizio di leva per gli allievi che, a domanda o d'autorita', vengono dimessi dalle scuole militari o non proseguono gli studi nelle Accademie militari o che non hanno ultimato il primo corso delle Accademie, allorche' la dimissione sia imputabile alla volonta' dell'allievo)).
Testo vigente dal 7 marzo 1940 al 22 dicembre 2008 · versione 1 su Normattiva