Art. 128
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Il Ministro per la guerra ha la facolta' di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare, di cui al precedente art. 75, e gli arruolati di piu' bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 20 febbraio 1948 · versione 0 su Normattiva