Art. 128

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((Il Ministro per la difesa ha la facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva, tutti ed in parte, gli arruolati nell'esercito:

  • a)che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare, di cui al precedente articolo 75;
  • b)aventi statura non superiore a quella di metri 1,54, o disarmonici, oppure inviati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a 90 giorni;
  • c)dispensati dalla chiamata alle armi o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessita' di personale da tenere alle armi;
  • d)residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dei precedenti articoli 72 e 73 e dispensati dal presentarsi alle armi per il disposto degli articoli 119 e seguenti, che rimpatrino, prima del compimento del 32° anno di eta' e dopo il congedamento della propria classe;
  • e)espatriati in seguito all'autorizzazione di cui al precedente art. 19)).

Testo vigente dal 20 febbraio 1948 al 22 dicembre 2008 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art128 · fonte su Normattiva