Art. 188

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I renitenti che si presentano spontaneamente o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva o della commissione mobile per essere arruolati, se idonei al servizio militare.

[2]E' in facolta' del consiglio o della commissione di annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di resistenza.

[3]Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dall'ufficio di leva all'autorita' giudiziaria, la quale procede in conformita' dei seguenti articoli 189 e 191.

[4]In tal caso il renitente, se arruolato e appartenga a classe o contingente gia' chiamato alle armi, deve essere subito incorporato, a meno che abbia titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.

[5]I procedimenti per i reati di renitenza alla leva devono essere portati a giudizio con precedenza sugli altri.

[6]I consigli di leva provvedono perche' siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.

[7]Per i renitenti residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al precedente art. 73.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art188 · fonte su Normattiva