Art. 189
TESTO UNICO-art. 189 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Testo vigente dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
TESTO UNICO-art. 189 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Testo vigente dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1938
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO - REATI MILITARI - FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI LEVA DI ANNULLARE LA DICHIARAZIONE DI RENITENZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 112 DELLA COSTITUZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI CONFRONTI DEL PROCESSO PENALE A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Una questione di legittimita' costituzionale relativamente agli artt. 188, 189 e 191 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, (t.u. sul reclutamento), poi sostituito dal D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che riconosce al Consiglio di leva la facolta' di annullare la dichiarazione di renitenza, sollevata per contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio della obbligatorieta' dell'azione penale (artt. 3 e 112 della Costituzione), e' palesemente irrilevante quando sia prospettata nel corso di un procedimento penale iniziato nei confronti di chi sia stato gia' denunciato come renitente all'autorita' giudiziaria: infatti, comunque si dovesse decidere la questione in oggetto, nessuna conseguenza ne deriverebbe sul procedimento penale stesso ed anzi, perfino ove l'intera disciplina dei poteri dei Consigli di leva in ordine alla denuncia dei renitenti fosse, in ipotesi, dichiarata incostituzionale, non soltanto permarrebbe il reato, ma ne risulterebbe confermato e ne sarebbe reso ancor piu' rigoroso il dovere di rapporto, gravante sui Consigli di leva come su ogni altro pubblico ufficiale, a norma dell'art. 2, secondo comma, del codice di procedura penale.
Riguarda ancheart. 188 Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito. (038U0329)art. 191 Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito. (038U0329)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 188, 189 e 191 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, testo unico sul reclutamento dell'esercito, sollevata dal pretore di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consu…
ECLI:IT:COST:1969:88 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art189 · fonte su Normattiva