Art. 189
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[1]I renitenti arrestati sono puniti con la reclusione da uno a due anni; quelli che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo sono puniti con la stessa pena della reclusione da sei mesi ad un anno.
[2]I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno. Sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi se presentatisi spontanemente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e con la reclusione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.
[3]Le pene in questo articolo stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.
[4]La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 4° comma dell'articolo 188, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva