Art. 19

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[1]L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministro per la guerra o delle autorita' dipendenti all'uopo delegate.

[2]In tali casi l'espatrio non potra' essere autorizzato che per un tempo determinato.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 20 febbraio 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art19 · fonte su Normattiva