Art. 19
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((L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva, puo' essere autorizzato per determinazione del Ministro per la difesa o delle autorita' dipendenti all'uopo delegate)).
Testo vigente dal 20 febbraio 1948 al 22 dicembre 2008 · versione 11 su Normattiva