Art. 191

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi.

[2]Chiunque abbia cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese ad un anno.

[3]La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la presentazione all'esame personale ed arruolamento di un inscritto.

[4]Se il colpevole e' pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si puo' estendere a due anni di reclusione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a lire 2000.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art191 · fonte su Normattiva